Quando è possibile attivare il bonus fiscale? Con che modalità?
Il Decreto Rilancio ha portato con se numerosi dubbi in termine di fattibilità sul bonus fiscale, sia sultri bonus già in vigore.

Si potrà usufruire del Super Ecobonus, entrato in vigore il 1 Luglio sino al termine del 2021.
Eco bonus per la casa, è una detrazione fiscale facente parte del Decreto Rilancio che potrebbe coprire fino al 110% delle spese, rimborsate nell’arco di cinque anni.
Le informazione attuali sull’Ecobonus sono complesse e dettagliate e i media distribuiscono queste informazioni in maniera fin troppo riassunta creando così un’ulteriore confusione.

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CHI HA DIRITTO AL SUPER ECOBONUS 110%?

Sono tre i casi, identificati dall’art.199 del Decreto Rilancio che hanno diritto sempre al super ecobonus . Queste tre situazioni hanno accesso al rimborso sotto forma di detrazione del 110% delle spese.

Il primo caso riguarda gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio. L’incidenza deve essere superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo.

Il secondo caso contempla gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A.

Infine il terzo caso include gli interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, inclusi gli impianti ibridi o geotermici.

I precedenti interventi son attuabili in un condominio nel primo e secondo caso mentre il primo caso e il terzo sono attuabili su case unifamiliari.
I lavori eseguiti, in qualsiasi caso implicano un miglioramento di due classe energetiche dell’edificio o una sola nel caso non fosse possibile.
Il miglioramento deve essere documentato da due Ape (attestazione di prestazione energetica): una precedente ai lavori e una al termine degli stessi. Nel caso di un condominio gli interventi sono possibili sulle seconde abitazioni mentre, in base al testo in vigore che tuttavia deve passare al vaglio del Parlamento, la detrazione del 110% viene applicata nel caso in cui si tratti dell’abitazione principale del contribuente e dunque occorre documentarne la residenza.

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